AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA – V PARTE – LE AGEVOLAZIONI FISCALI (DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE)
Abbiamo voluto inserire un titolo del genere perché spesso si fa confusione tra “prima casa” e “abitazione principale” e viene chiesto fiscalmente che vantaggi ci sono per la prima casa.
Cominciamo col dire che i due termini non sono sinonimi:
la prima casa è la prima abitazione di cui si viene in possesso (ecco perché non è rilevante se ci si abiti o no, ma solo la residenza nel Comune dell’appartamento).
Quindi per ciò che riguarda la PRIMA CASA gli effetti li abbiamo sulle imposte della IV PARTE (di registro, ipotecarie e catastali pagate in misura ridotta), sulle successioni e sulle donazioni di prima casa di cui parleremo in altra sede e sull’imposta sostitutiva dello 0,25 % relativa alle somme finanziate con prestiti a medio-lungo termine.
Questo articolo vuole invece trattare l’ABITAZIONE PRINCIPALE, ossia quella di cui si è proprietari (o su cui si ha altro diritto reale) ed in cui viene stabilita la dimora principale propria e della propria famiglia, intendendosi per tale quella composta da parenti entro il terzo grado e da affini entro il secondo.
Avremo quindi 2 ipotesi:
I ipotesi
Acquisto la prima casa, ne sono proprietario e ci vivo stabilmente
Avrò diritto a tutte le agevolazioni prima casa della parte IV + le detrazioni per abitazione principale che più avanti diremo.
II ipotesi
Acquisto un’abitazione non prima casa, sono proprietario e ci vivo stabilmente.
Pagherò le imposte intere per l’acquisto della casa, ma godrò delle detrazioni per abitazione principale.
VANTAGGI FISCALI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
COMPLETA ESENZIONE
1) Non si paga l’IRPEF
2) Non si pagano le addizionali
3) Non si paga l’ICI (imposta comunale sugli immobili) se l’abitazione non è catastalmente indicata come A1, A8 o A9 (ogni comune applicherà a queste ultime aliquote proprie).
DETRAZIONI (QUINDI VANTAGGI IN %) SULL’IRPEF LORDA DOVUTA
MUTUI
CHI HA ACQUISTATO UN’ABITAZIONE PRINCIPALE CON MUTUO: (rigo E7)
può detrarre dall’irpef il 19% degli interessi pagati e degli oneri accessori nel limite di 4000 Euro complessivi annui.
QUANDO E’ POSSIBILE?
Quando l’acquisto è fatto l’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo o , se la casa è locata, lo sfratto deve essere notificato entro 3 mesi dall’acquisto e deve diventare abitazione principale entro un anno dal rilascio.
CHI VUOLE COSTRUIRE O STA COSTRUENDO L’ABITAZIONE PRINCIPALE CON MUTUO: (rigo E10)
può detrarre dall’irpef il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori nel limite di 2.582,28 Euro.
QUANDO E’ POSSIBILE?
Quando il mutuo sia stipulato nei 6 mesi precedenti o nei 18 successivi all’inizio dei lavori.
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (rigo E17)
Chi ha acquistato l’abitazione principale tramite intermediazione immobiliare può detrarre i compensi pagati e l’importo totale (quindi se ci sono più proprietari va in %) non può superare i 1.000 Euro.
DETRAZIONE PER INQUILINI PER CASE ADIBITE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CANONE DI LOCAZIONE (rigo E41)
Caso1)
Stipula o rinnovo contratto ai sensi della legge 431/1998:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.
Caso 2)
Stipula o rinnovo di un contratto “convenzionale” (art.2 comma 3, art.4 commi 2 e 3 Legge 431/1998):
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.
Caso 3)
Stipula contratto ai sensi della Legge 431/1998 da coloro che hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e tale abitazione sia diversa da quella dei genitori.
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
Nessuna detrazione per redditi superiori.
La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dalla stipula del contratto di locazione!
DETRAZIONE, PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO ,PER CASE ADIBITE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CANONE DI LOCAZIONE (rigo E42)
Chi per lavoro ha trasferito o trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione spetta una detrazione pari ad:
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.496,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.
La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza!
(aggiornato per le dichiarazioni 2010 redditi 2009)
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