free translation
Loading...

Google
 

COMUNICATO

Se sei un conoscitore di argomenti fiscali e vuoi unirti a noi puoi proporti scrivendo privatamente al webmaster (il modulo è nella colonna di destra). Potrai scrivere sul blog aumentando così la conoscenza di coloro che si trovano in difficoltà.
Ti ringraziamo sin d'ora per il tuo contributo!

giovedì 19 novembre 2009

APPROVATO DISEGNO DI LEGGE "TAGLIA-BUROCRAZIA"!

Il 12 novembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge proposto da Renato Brunetta.
Vediamo cosa prevede:

- semplificazione della tenuta dei libri sociali e del conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori
- comunicazione unica al registro delle imprese per gli artigiani
- sportello unico per l'edilizia
- delega al Governo per l'emanazione di una "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" per evitare che la P.A. chieda ai cittadini (molestandoli inutilmente) documenti già in loro possesso
- obbligo per i neoassunti pubblici, a pena di licenziamento, del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi.
- possibilità di fare il cambio di residenza senza recarsi allo sportello
- rilascio della carta d'dentità a chi ha compiuto 10 anni e non più 15
- pagelle e certificati elettronici (per far risparmiare soldi a scuole ed università).

Ovviamente è ancora tutto da vedere... magari ci saranno aggiunte, eliminazioni, modifiche, ma la strada per la semplificazione è molto più vicina di quanto ci si aspettava.

Restiamo a guardare!

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE ACCONTI IRPEF

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge il 12 novembre che riduce l'acconto IRPEF da versare antro il 30 novembre c.a. dal 99% al 79%, in quanto lo scudo fiscale sembra possa coprire il mancato ricavo dei 20 punti percentuali. Il taglio degli acconti fiscali di novembre riguarderà soltanto l'Irpef.
Si era pensato di avvantaggiare inizialmente le grandi imprese, ma poi si è deciso di
pensare maggiormente a coloro che pagano l'irpef, quindi le ditte individuali, le società di persone,le piccole aziende e chi ha la partita iva e paga l'irpef. Non rientrano invece coloro che posseggono solo redditi da lavoro dipendente e le trattenute in busta paga, mentre vi rientra chi possiede redditi aggiuntivi.
Quindi, per allegerire la crisi economica si è pensata questa riduzione dell'aliquota % dell'acconto irpef.

N.B. Restano escluse IRES ed IRAP.

Chiunque abbia già pagato l'acconto al 99% può compensare la differenza col modello F24 o attendere il saldo che terrà conto della maggiore imposta versata.

Chi si avvale dei sostituti d'imposta ed hanno avuto già la trattenuta del 99% sullo stipendio (o sulla pensione) di novembre si vedranno rimborsata la differenza nella busta paga di dicembre.

Nonostante sia ancora in fase di redazione alla data odierna, riportiamo il link all'Agenzia delle Entrate QUI

sabato 14 novembre 2009

Entro il 30 novembre - versamento acconti irpef, ires, irap

La seconda o unica rata degli acconti irpef, ires ed irap va versata entro e non oltre il 30 novembre 2009.

Ricordiamo che chi ha iniziato un'attività quest'anno (2009) o comunque non ha avuto alcun reddito oppure pensa di non avrene durante questo esercizio o ancora ha chiusao l'attività, oltre a chi non era obbligato a presentare la dichiarazione per l'anno precedente, a chi ha ricevuto ritenute (perchè aveva redditi) pari o superiori al debito, o infine chi è "certo" di non dover versare nulla nella prossima dichiarazione:

NON DEVE VERSARE ALCUN ACCONTO!

Per tutti coloro che invece non rientrano nei casi citati sopra, le istruzioni si trovano QUI

Chiunque avesse bisogno di delucidazioni in merito può contattarci.

P.S. Per lo scadenziario completo del mese di novembre 2009 potete cliccare su questo LINK o consultare lo scadenziario completo nella colonna destra del blog.

mercoledì 11 novembre 2009

PRIMO SONDAGGIO (SDC) APERTO: Cosa pensate del fisco in Italia?

Su richiesta di molti abbiamo pensato di inserire ogni tanto un sondaggio o per meglio dire una DISCUSSIONE aperta per tutti voi contribuenti e non... visitatori del nostro blog.
Ci auguriamo interveniate in tanti, non solo ora ma anche in futuro...
Inoltre vi esortiamo a continuare a scriverci anche per proposte di ogni genere: se ad esempio volete proporre un sondaggio scriveteci l'argomento, il titolo o qualcosa che ci aiuti a capire di cosa volete che si discuta.
Inseriremo le discussioni i cui argomenti sono di maggiore interesse.
Qualora avessimo una gran quantità di materiale da voi proposto potremmo pensare di pubblicare queste discussioni anche ogni 15 giorni o persino ogni settimana.
Sta tutto a voi!
Il confronto è importante e le vostre idee sono sempre le benvenute.
- Potete anche scriverci per altre eventuali idee in merito al blog -

Per il momento il nostro (anzi VOSTRO) primo Sondaggio-Discussione-Confronto (SDC) è, come da titolo:

COSA PENSATE DEL FISCO IN ITALIA? COSA VA E COSA NON VA? LE INFORMAZIONI SONO ESAURIENTI?

Ci farebbe piacere un confronto sui problemi che riscontrate più spesso quando si parla di tasse... dove li riscontrate e perchè!
Se volete proporre anche soluzioni sarebbe graditissimo.


Attendiamo con piacere tutti i vostri pareri!

Lo staff

martedì 3 novembre 2009

Per gli studenti meritevoli le borse di studio non sono tassabili!

Un Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28/10/09 ha rivisto la Risoluzione del 12 giugno n. 156 per quanto concerne gli incentivi erogati a studenti meritevoli che hanno un'età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Tali incentivi erano stati tassati come se provenissero da lavoro dipendente invece che da borse di studio. Ora tutto ciò è stato modificato dato che il fine ultimo è l'utilizzo per accrescere la propria istruzione.
In conclusione, chiunque si trovasse in età 14-18 e usufruisse di borse di studio date dal merito non è più soggetto a tassazione alcuna relativamente a tali somme!

giovedì 22 ottobre 2009

Contributo per decoder

Entro il 2012 in tutta Italia le trasmissioni televisive avverranno esclusivamente in tecnologia digitale. Per tale ragione lo Stato ha messo a disposizione di alcune persone rientranti in determinate fasce d'età e di reddito un contributo di 50 euro per l'acuqisto del decoder digitale.

Ne possono usufruire solo coloro però che non hanno mai avuto agevolazioni precedenti e che si trovano:

- in tutti i comuni della Valle d'Aosta e ai proprietari di una seconda casa nei medesimi comuni in regola con il pagamento del canone TV per l'anno in corso

- della provincia di Trento e in comuni delle province limitrofe (VR, VI, BS) (Malcenise, Brenzone, Lastebasse, Pedemonte, Valdastico, Brentino Belluno, Dolcè, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco e Limone sul Garda) di età pari o superiore a 75 anni (da compiersi entro il 31/12/2009) in regola con il pagamento del canone TV per l'anno in corso

- della provincia di Bolzano di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2009) e che abbiano dichiarato nel 2008 (redditi 2007) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, a decorrere dal 15 settembre 2009. Il contributo statale per i residenti nei comuni di Aldino-Aldein, Senale-Sanfelice-Unserelie, Anterivo-Altrei, Cortaccia sulla strada del Vino - Kurtatsch an der Weinstraße, Cortina sulla strada del Vino-Kurtinig an der Weinstraße, Egna-Neumarkt, Magrè sulla strada del Vino - Margreid an der Weinstraße, Montagna-Montan, Termeno sulla strada del Vino -- Tramin an der Weinstraße, Proves-Proveis, precedentemente coinvolti dal passaggio al digitale della provincia di Trento e per i quali erano stati estesi i requisiti per il contributo statale disposti per quella provincia, dal 15 settembre sarà erogato ai possessori dei requisiti previsti per la provincia di Bolzano

- dell'intera provincia di Torino, di Cuneo, di Asti e Alessandria, alcuni comuni piemontesi di Vercelli e Biella e comuni delle province limitrofe (CO, PV, SV) di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31/12/2009) e che abbiano dichiarato nel 2008 (redditi 2007) un reddito pari o inferiore a € 10.000, a decorrere dal 1 settembre 2009 (fino a detta data il contributo è erogato nei comuni interessati dallo switch over del 20 maggio)

- del Lazio (intera provincia di Roma, Frosinone, Latina e Rieti, 26 comuni provincia di Viterbo) e di 8 comuni umbri (TR) di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31.12.2009) e che abbiano dichiarato nel 2008 (redditi 2007) un reddito pari o inferiore a € 10.000, in regola con il pagamento del canone TV per l'anno in corso, a decorrere dal 16 maggio 2009

- di tutti i comuni della Campania e 2 comuni della Lucania, di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31.12.2009) e che abbiano dichiarato nel 2008 (redditi 2007) un reddito pari o inferiore a euro 10.000, in regola con il pagamento del canone TV per l'anno in corso, a decorrere dal 10 settembre 2009


Articolo tratto da http://decoder.comunicazioni.it/
su cui potrete informarvi maggiormente.


Da parte nostra solo un APPELLO:

Molte persone, anziane e non, sia che possano usufruire di agevolazioni o meno potrebbero non capire perchè rai2 e rete4 già ora non si vedono... spiegate loro il motivo e soprattutto anche se non siamo ancora a Natale .. "REGALATE" ai vostri nonni, agli anziani che vi stanno a cuore, a chi pur non rientrando nelle fasce di esenzione non può permettersi di acquistare un decoder.

Ricordate una cosa: molto spesso una persona di una certa età vive di televisione... esorto TUTTI e il vostro BUON CUORE ad aprirsi alla necessità dei più deboli, coloro che purtroppo sono vissuti con la tv in bianco e nero ed ora si ritrovano immersi in un mondo dove cellulari, palmari, computer e digitale terrestre fanno da padroni.
Non fateli sentire fuori posto... già ci pensa la tecnologia a farli sentire inferiori... REGALATE LORO UN SORRISO... un decoder non cambia la vita di molti di voi ma ridarà la gioia a molti di ritornare a vedere quello che già col canone RAI pagano ed ora non è loro più concesso e spesso non sanno nemmeno il perchè...

Ci auguriamo che questo appello arrivi!!
Grazie di cuore da parte di tutto lo staff!

Scudo fiscale

<< Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009 è stato approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse.

Il modello deve essere utilizzato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate per la dichiarazione delle attività, detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, che sono oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione.

Il modello va presentato in banca o ad altro intermediario (SIM, SGR, fiduciarie, agenti di cambio o Poste italiane S.p.A.) a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.

Il provvedimento, inoltre, definisce il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.>>

Tratto dall'Agenzia delle Entrate

presso cui potete reperire tutte le informazioni su modello, istruzioni, tassi di cambio a

QUESTO LINK

Versamenti del contributo per l'emersione di badanti e colf (italiani, comunitari ed extracomunitari)

Chiunque dava lavoro alla data del 30/06/2009 in modo irregolare a colf o badanti da almeno tre mesi, sia italiani che comunitari o extracomunitari e continua a farli lavorare, può regolarizzare la propria posizione presentando la domanda dichiarativa di emersione del lavoro.
Il contributo forfetario è di 500 € per ogni lavoratore da regolarizzare e si può versare tramite F24 presso gli agenti della riscossione, banche o poste o anche telematicamente possedendo il PIN.

Tutte le informazioni potete reperirle QUI

venerdì 2 ottobre 2009

Sondaggio: Come considerate la social card?

Risultato: per il 42% dei nostri utenti "si poteva far meglio", per il 36% è "un'elemosina", per il 22% è "una fregatura (date le numerose card vuote), per nessuno (0%) è "un vero aiuto ai bisognosi"!


Ringraziamo tutti coloro che hanno espresso la propria opinione e... vi aspettiamo al prossimo sondaggio!

PUBBLICITA’ E PROPAGANDA – SPONSORIZZAZIONE

Le spese sostenute per pubblicità e propaganda o per sponsorizzazioni sono voci di costo che concorrono alla formazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, a seconda della loro collocazione, hanno diversi trattamenti fiscali.
Iniziamo con le definizioni (art. 108 TUIR):
- le spese di pubblicità sono “finalizzate a diffondere il nome e l’immagine dei prodotti
dell’impresa e quindi finalizzate ad incrementare la vendita”
- le spese di sponsorizzazione riguardano un “contratto mediante il quale l’impresa sponsorizzatrice versa una somma di denaro per ottenere dal soggetto sponsorizzato l’impegno a pubblicizzare l’attività dell’impresa (prodotto, marchio, servizi, ecc.)”.

La differenza è molto sottile perché in entrambe hanno come scopo la diffusione del nome e dell’attività d’impresa, ma nel caso della sponsorizzazione si deve verificare l’associazione di quel prodotto ad una persona, di quell’evento a dei segni distintivi (immagine o prodotti aziendali).
L’amministrazione finanziaria inquadra infatti le spese di sponsorizzazione tra quelle pubblicitarie perché nella risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17 giugno 1992 si afferma che «mediante tale contratto lo sponsor si obbliga a una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque l'attività produttiva dello sponsor e, pertanto, le relative spese, cui non può riconoscersi una stretta correlazione con l'intento di perseguire maggiori ricavi, rientrano nella previsione normativa di cui alla prima parte del comma 2, dell'art. 74 del Tuir, con i conseguenti riflessi in termini fiscali».
Quindi nonostante le valutazioni dei verificatori o le delibere del Secit resta in vigore quanto affermato prima in quanto è del Dipartimento delle entrate l’esclusiva competenza per l'emanazione delle istruzioni concernenti portata e ambito applicativo della disciplina tributaria degli argomenti trattati.
Sta comunque di fatto che la sposorizzazione ha bisogno di figure fondamentali per sussistere e di un contratto particolare . Vediamolo più da vicino:
- Contenuto: una parte si obbliga dietro corrispettivo a effettuare determinate prestazioni pubblicitarie nei confronti di un’altra parte detta sponsor;
- Natura: è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, non si garantisce dunque un ritorno per lo sponsor;
- Causa: lo sponsor si propone una promozione, lo sponsorizzato si impegna per tutta la durata del contratto;
- Prestazioni: alla somma di denaro c’è come corrispettivo la pubblicizzazione del marchio o dei prodotto o il permesso lasciato allo sponsor di intervenire con cartelloni, striscioni o altro in occasione di eventi, di usare l’immagine della persona sponsorizzata (nello sport ad esempio).


ASPETTI FISCALI

Aspetti fiscali comuni: per essere considerati costi deducibili devono essere di “competenza” e possedere la “certezza e determinabilità” nonché l’”inerenza” (art. 109 TUIR - non possono essere portati in detrazione dal reddito imponibile i componenti negativi del reddito che non si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi assoggettati a tassazione.)
Costi: le spese di pubblicità e propaganda sono costi deducibili nell’esercizio in cui sono sostenuti o in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi (quindi quote costante di 1/5), quelle di sponsorizzazione sono deducibili nell’esercizio o in quote in base al contratto o in quote costanti da 1/5 a partire dall’esercizio in cui vengono sostenute.
IVA: in entrambe le casistiche l’IVA è detraibile, sempre considerando che l’operazione sia pertinente o rilevante rispetto all’attività imprenditoriale.


SPONSORIZZARE SOCIETA’ SPORTIVE

La sponsorizzazione (o la pubblicità) in ogni settore offre enormi vantaggi, vediamo più da vicino un caso pratico relativo alle società sportive per chi voglia avvalersi di questo tipo di sponsor.


CASO PRATICO - SCUOLA DI VELA “BUON VENTO” DI NAPOLI
(articolo redatto da Laura Vagata - Referente campagna sponsorizzazioni – tel.339/6675713)

Sponsorizzare società sportive permette non solo la deduzione totale del costo e la detraibilità dell’IVA , ma offre altri vantaggi in termini di immagine aziendale; vediamo quali:

- associare l'immagine della propria azienda allo sport fa pensare a valori come il dinamismo, lo spirito di squadra, l'innovazione, la sfida, la passione e la determinazione
- ne incrementa la notorietà
- garantisce un ritorno in termini pubblicitari sia autonomamente che attraverso i media.

In particolare, sponsorizzare la vela, considerato da sempre uno sport “di classe”, ha un elevato ritorno in termini di visibilità e prestigio rispetto ad altri settori sportivi.

La Scuola di Vela Buon Vento, situata sul Porto di Napoli, offre ai propri sponsor la possibilità di diventare protagonisti dell'entusiasmante mondo della vela, con notevoli vantaggi e diverse possibilità.
Ecco l’intero" FORMAT DI SPONSORIZZAZIONE"
con le specifiche di Name sponsor, Main sponsor, Fornitore ufficiale, Fornitore tecnico e Partnership.

Quindi, se avete come clienti aziende che necessitano di avvelersi non solo dei vantaggi fiscali analizzati in precedenza valorizzando e promuovendo nel contempo la propria immagine aziendale...la “Scuola di Vela Buon Vento” è la soluzione giusta!

ULTIMISSIME

Partecipa al sondaggio!

Trovi utile questo blog?
Risultati
 
Responsabilità Privacy

Creative Commons License
http://commercialistionline.blogspot.com is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License.