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COMUNICATO

Se sei un conoscitore di argomenti fiscali e vuoi unirti a noi puoi proporti scrivendo privatamente al webmaster (il modulo è nella colonna di destra). Potrai scrivere sul blog aumentando così la conoscenza di coloro che si trovano in difficoltà.
Ti ringraziamo sin d'ora per il tuo contributo!

martedì 26 gennaio 2010

QUALI SONO GLI ARGOMENTI CHE TI INTERESSEREBBE LEGGERE QUI DA NOI? DICCI LA TUA... NOI LA REALIZZEREMO!

Salve a tutti!

Come ben vedete cerchiamo di tenervi aggiornati sui maggiori cambiamenti fiscali e normativi.

Ora chiediamo la vostra opinione...
CHI MEGLIO DI VOI E' L'ESPERTO DI CIO' CHE VUOL SAPERE?

Commentate a questo post includendo l'argomento che vorreste noi trattassimo, quello che più vi sta a cuore e che non avete trovato qui da noi o non avete chiarezza.

Faremo il possibile per realizzare tutti gli articoli proposti, dando la priorità a quelli richiesti dalla maggior parte di voi!

A voi la parola! A noi la realizzazione!
Il meglio per tutti deriva dalla conoscenza dei vostri desideri!

ATTENDIAMO LE VOSTRE PROPOSTE!

lunedì 25 gennaio 2010

Detrazione medicinali dal 2010 – novità!

Il Garante della Privacy il 29 aprile 2009 aveva emesso un provvedimento col quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate di fornire delle indicazioni in merito alla descrizione dei farmaci sugli scontrini parlanti. La finanziaria 2007 aveva infatti imposto l’obbligo di emettere scontrini con determinate caratteristiche affinché gli stessi potessero essere detratti dai contribuenti in sede dichiarativa.
Il motivo della richiesta da parte del Garante deriva dalle numerose segnalazioni pervenutegli in merito al fatto che la dicitura esplicita del medicinale sugli scontrini, e non solo dunque la parola farmaco o medicinale, fosse lesiva della riservatezza e della dignità della persona, in quanto da essa era desumibile la patologia del contribuente.

Sulla base di quanto stabilito e richiesto dal Garante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 40/E del 30 luglio 2009 e quindi dal gennaio 2010 per fruire delle detrazioni gli scontrini dovranno riportare:

- la natura del medicinale (quindi solo la dicitura farmaco o medicinale e non più la sua denominazione);
- la quantità del medicinale;
- il codice AIC relativo alla confezione del farmaco (l’AIC è il Codice di Ammissione in Commercio);
- il codice fiscale del contribuente.

Concludendo, la novità è che al posto della descrizione chiara e palese del nome del farmaco bisognerà che sia indicato il codice AIC, quindi controllate che sia presente!

Ovviamente gli scontrini emessi fino ad oggi sono validi sia se indicano il nome del farmaco sia che contengano già il codice AIC.

sabato 9 gennaio 2010

2010: Ravvedimento operoso - CASI - TERMINI - SANZIONI

Il ravvedimento operoso è utile per sanare eventuali debiti tributari o errati versamenti e quant'altro se però non è ancora partito l'accertamento da parte dell'amministrazione.
Casistica - termini e sanzioni

- Omesso pagamento del tributo:
pagamento entro 30 giorni dalla violazione commessa di 1/12 del minimo (2,5%) oppure pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui si e` verificata la violazione di 1/10 del minimo (3%)

- Omissioni o irregolarità che hanno inciso sulla quantificazione e su pagamento del tributo:
pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui si e` verificata la violazione di 1/10 del minimo oppure pagamento entro 12 mesi dalla violazione (se non c'è obbligo di dichiarazione) sempre di 1/10 del minimo

- Omessa presentazione dichiarazione annuale:
pagamento entro 90 giorni dalla violazione di 1/12 del minimo

La sanzione prevista se si superano i termini è del 30%.
Quella per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi va dal 120% al 240%delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro.


A quanto detto sino ad ora vanno aggiunti gli interessi legali maturati giorno per giorno (dalla data in cui si sarebbe dovuto verificare il versamento a quando esso è stato sanato).

In conclusione cosa va pagato?

Il tributo + la sanzione + gli interessi legali.

N.B. Come abbiamo evidenziato in altro post, gli interessi legali dal primo gennaio 2010 sono passati all'1%.

Se vuoi effettuare una simulazione di calcolo del ravvedimento operoso puoi farla
QUI

mercoledì 6 gennaio 2010

Impugnazione avviso bonario di un debito fiscale definitivo

Con sentenza n.25699 del 09 dicembre 2009 della Corte di Cassazione viene riconosciuto che se non c'è opposizione all'atto (avviso bonario), il ricorso contro la conseguente cartella di
pagamento è inammissibile.
Vediamo il caso

L'iter di primo grado

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, il commissario liquidatore di una società
in liquidazione coatta proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale che era stata
notificata dopo che il competente ufficio aveva formato il relativo ruolo.
Il liquidatore esponeva che quell'atto esecutivo non poteva essere notificato direttamente alla società contribuente, ma doveva essere esperito il procedimento di insinuazione al passivo, atteso che la società aveva comunicato all'ufficio finanziario il deposito dello stato passivo presso la cancelleria della sezione fallimentare del tribunale.
La conclusione del commissario liquidatore era, quindi, che l'Amministrazione finanziaria non poteva pretendere l'integrazione d'imposta in base all'accertamento svolto; perciò chiedeva, come diretta conseguenza, l'annullamento della cartella emessa.
Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio eccepiva l'infondatezza del ricorso introduttivo, in quanto la cartella di pagamento altro non era che la conseguenza automatica dell'avvenuta definizione dell'avviso di rettifica, perché non opposto:perciò chiedeva il rigetto dell'impugnativa.
La commissione di primo grado dichiarava infondato il ricorso introduttivo, accogliendo in pieno le conclusioni dell'ufficio finanziario.

L'appello

Avverso tale decisione la società proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale con sentenza, in riforma di quella impugnata, annullava la cartella di pagamento, osservando che la stessa costituiva atto impugnabile e che, una volta depositato il documento relativo allo stato passivo presso il tribunale, il credito vantatonon poteva essere soddisfatto dall'appellante, che doveva invece proporre l'insinuazione al passivo, anche se tardiva,
nella procedura fallimentare.

Il ricorso per cassazione

Avverso questa sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo.
L'Agenzia ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 101 del regio decreto 267/1942 ("legge fallimentare"), nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 360, nn. 3, 4 e 5 del codice di rito, in quanto la Commissione tributaria regionale non ha considerato che la norma di cui all'articolo 101 non era applicabile nel caso in esame, in quanto l'avviso
di rettifica era stato notificato prima che la società comunicasse il mutamento del proprio status di messa in liquidazione coatta.
Inoltre, l'atto impositivo era divenuto definitivo per mancanza di opposizione, quindi la cartella costituiva atto esecutivo consequenziale per il quale, non essendo stati sollevati vizi propri di essa, non potevano più sollevarsi questioni attinenti alla debenza dell'imposta.

Motivi della decisione

La Suprema corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un
invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.
Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione a un avviso non opposto, risulta essere inammissibile (cfr anche Cassazione 12194/2008 e Cassazione a sezioni unite 16293/2007).
Inoltre, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, come nel caso di specie, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso, e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento stesso.
La Corte ha anche precisato che l'atto esecutivo non andava preceduto dall'insinuazione al passivo della procedura esecutiva per il semplice fatto che la modifica della situazione giuridica del soggetto passivo non ne poteva far venire meno la sussistenza, ormai definitivamente stabilita

sabato 2 gennaio 2010

ECCO GLI AUMENTI PER IL 2010

Pensavate che l'anno nuovo portasse risparmio?
Niente da fare!

Le tariffe aumentano... ne citeremo solo alcune:

- Sul GAS pagheremo circa 26 euro in più all'anno
- Sul canone RAI pagheremo 1,50 in più all'anno
- Sul biglietto AEREO pagheremo da 1 a 3 euro in più
- Sul TRENO pagheremo circa 65 euro in più
- Sul RC AUTO pagheremo circa 150 euro in più (più o meno il 15% in più di quello che si pagava nel 2009)
- Sull'ACQUA pagheremo circa 18 euro in più
- Sulla TARSU pagheremo circa 35 euro in più
- Sul CARBURANTE pagheremo circa 90 euro in più

- Per il ricorso al giudice di pace per contestare le MULTE pagheremo 55 euro in piu'
- Per i servizi BANCARI pagheremo circa 30 euro in più
- Per le rate dei MUTUI pagheremo circa 80 euro in più

L'unica tariffa a risparmio resta quella sull'ELETTRICITA' che calerà di altri 10 euro oltre ai 39 dell'anno scorso (in pratica di 2,2 punti percentuali annui in più a famiglia)

Fonte: adnkronos

AGGIORNAMENTO COMMISSIONI BANCARIE: 25 MILIONI DI CORRENTISTI INTERESSATI

"Sono potenzialmente circa 25 milioni i cittadini interessati alla class action del Codacons contro gli istituti di credito, ciascuno dei quali puo' chiedere la restituzione di 250 euro per la vicenda delle commissioni bancarie contestate dall'Antitrust, per un controvalore complessivo di 6,25 miliardi di euro. Tutti gli interessati all'azione possono visitare i siti www.Codacons.it e www.carloRienzi.it". Lo spiega in una nota il presidenrte del Codacons, Carlo Rienzi, in seguito all'annuncio della prima class action contro Unicredit e Intesa Sanpaolo.
Fonte: adnkronos

Siamo solo all'inizio... la prima class action è partita.

Se qualcuno di voi si ritrova in quest'ambito contatti i siti citati e si aggreghi per avere i rimborsi spettanti!

COMMISSIONI BANCARIE PIU' COSTOSE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO... L'ANTITRUST SEGNALA!

Un Comunicato stampa dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato del 29/12/09 richiama l'attenzione sui costi delle commissioni bancarie che sarebbero in alcuni casi aumentate di ben 15 volte rispetto a prima.
L'Antitrust, dopo aver analizzato istituti e/o gruppi bancari, ha quindi segnalato a Governo, Parlamento e Banca d’Italia, l'evento per far sì che venga monitorato il tutto ed i correntisti non paghino più del dovuto.

In tutti i casi, meno uno, le commissioni sono peggiorative. Quello positivi riguarda coloro che hanno un fido e lo utilizzano in misura superiore a circa la metà.

La segnalazione ed il comunicato li potete trovare QUI SUL SITO DELL'AGCOM

Fonte: agcom.it - Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sembrando quindi che le banche abbiano aumentato i costi delle commissioni sia per gli affidamenti che per gli sconfinamenti transitori, è probabile che si porranno in essere cause relative all'anatocismo bancario a cui si aggiungeranno nel conto, nell'applicazione degli interessi sugli interessi, tutte le somme a debito che producono interessi elevati (dovute da commissioni eccessive) e fanno lievitare così le somme dovute dal correntista in sede di chiusura del conto (o anche in itinere quando il conto risulti non più debitore).

Staremo a vedere cosa accadrà.

giovedì 31 dicembre 2009

SONDAGGIO: Alla luce degli ultimi eventi siete favorevoli o contrari a berlusconi?

Risultato: il 77% dei nostri utenti è "contrario", il restante 23% è "favorevole"!

Questo è stato l'ultimo sondaggio del 2009 e vi ringraziamo per l'assidua partecipazione, aspettandovi ancora per i prossimi sondaggi!

APPROFITTIAMO DI QUESTA NOTIZIA PER AUGURARE A TUTTI VOI UNO SPLENDIDO INIZIO D'ANNO!
CHE IL 2010 PORTI FORTUNA AD OGNUNO DI VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LA SALUTE (POI MAGARI LAVORO, SOLDI, SERENITA' E CHI PIU' NE HA PIU' NE METTA!


I MEMBRI DELLO STAFF VI RINGRAZIANO PER AVER DATO LORO LA VOSTRA FIDUCIA!


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