Studi di settore e Contenzioso pendente
Il 14 aprile 2010 è stata emanata dall'AdE la circolare 19/E che potete visionare integralmente QUI
La sintesi è con tali studi si vuole visualizzare la realtà economica della singola impresa e vedere per quali ragioni ci sia stata "incoerenza" rispetto alle imprese dello stesso studio (motivi degli scostamenti).
Per far ciò però si deve dar modo a tale impresa "incoerente" con le altre di dimostrare il "perchè" è accaduto ciò e solo attraverso un CONTRADDITORIO lo può dimostrare.
Il principio del contradditorio è sempre stato affermato ed è comunque del contribuente l'onere della prova, solo che l'ufficio è OBBLIGATO a chiedere tale contradditorio, l'assenza di quest'ultimo non legittima l'azione amministrativa.
Testualmente dalla circolare: "Devono ritenersi viziati pertanto gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controverse."
L'obbligo del contraddittorio provoca sia nullità dell'atto sia effetti sulla motivazione dell’avviso di accertamento che deve mostrare i motivi per cui non sono state rese valide le contestazioni fatte dal contribuente durante il contradditorio stesso.
Qualora il contribuente non si presenti in contradditorio ci si baserà esclusivamente sugli scostamenti derivanti dallo studio di settore
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