PUBBLICITA’ E PROPAGANDA – SPONSORIZZAZIONE
Le spese sostenute per pubblicità e propaganda o per sponsorizzazioni sono voci di costo che concorrono alla formazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, a seconda della loro collocazione, hanno diversi trattamenti fiscali.
Iniziamo con le definizioni (art. 108 TUIR):
- le spese di pubblicità sono “finalizzate a diffondere il nome e l’immagine dei prodotti
dell’impresa e quindi finalizzate ad incrementare la vendita”
- le spese di sponsorizzazione riguardano un “contratto mediante il quale l’impresa sponsorizzatrice versa una somma di denaro per ottenere dal soggetto sponsorizzato l’impegno a pubblicizzare l’attività dell’impresa (prodotto, marchio, servizi, ecc.)”.
La differenza è molto sottile perché in entrambe hanno come scopo la diffusione del nome e dell’attività d’impresa, ma nel caso della sponsorizzazione si deve verificare l’associazione di quel prodotto ad una persona, di quell’evento a dei segni distintivi (immagine o prodotti aziendali).
L’amministrazione finanziaria inquadra infatti le spese di sponsorizzazione tra quelle pubblicitarie perché nella risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17 giugno 1992 si afferma che «mediante tale contratto lo sponsor si obbliga a una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque l'attività produttiva dello sponsor e, pertanto, le relative spese, cui non può riconoscersi una stretta correlazione con l'intento di perseguire maggiori ricavi, rientrano nella previsione normativa di cui alla prima parte del comma 2, dell'art. 74 del Tuir, con i conseguenti riflessi in termini fiscali».
Quindi nonostante le valutazioni dei verificatori o le delibere del Secit resta in vigore quanto affermato prima in quanto è del Dipartimento delle entrate l’esclusiva competenza per l'emanazione delle istruzioni concernenti portata e ambito applicativo della disciplina tributaria degli argomenti trattati.
Sta comunque di fatto che la sposorizzazione ha bisogno di figure fondamentali per sussistere e di un contratto particolare . Vediamolo più da vicino:
- Contenuto: una parte si obbliga dietro corrispettivo a effettuare determinate prestazioni pubblicitarie nei confronti di un’altra parte detta sponsor;
- Natura: è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, non si garantisce dunque un ritorno per lo sponsor;
- Causa: lo sponsor si propone una promozione, lo sponsorizzato si impegna per tutta la durata del contratto;
- Prestazioni: alla somma di denaro c’è come corrispettivo la pubblicizzazione del marchio o dei prodotto o il permesso lasciato allo sponsor di intervenire con cartelloni, striscioni o altro in occasione di eventi, di usare l’immagine della persona sponsorizzata (nello sport ad esempio).
ASPETTI FISCALI
Aspetti fiscali comuni: per essere considerati costi deducibili devono essere di “competenza” e possedere la “certezza e determinabilità” nonché l’”inerenza” (art. 109 TUIR - non possono essere portati in detrazione dal reddito imponibile i componenti negativi del reddito che non si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi assoggettati a tassazione.)
Costi: le spese di pubblicità e propaganda sono costi deducibili nell’esercizio in cui sono sostenuti o in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi (quindi quote costante di 1/5), quelle di sponsorizzazione sono deducibili nell’esercizio o in quote in base al contratto o in quote costanti da 1/5 a partire dall’esercizio in cui vengono sostenute.
IVA: in entrambe le casistiche l’IVA è detraibile, sempre considerando che l’operazione sia pertinente o rilevante rispetto all’attività imprenditoriale.
SPONSORIZZARE SOCIETA’ SPORTIVE
La sponsorizzazione (o la pubblicità) in ogni settore offre enormi vantaggi, vediamo più da vicino un caso pratico relativo alle società sportive per chi voglia avvalersi di questo tipo di sponsor.
CASO PRATICO - SCUOLA DI VELA “BUON VENTO” DI NAPOLI
(articolo redatto da Laura Vagata - Referente campagna sponsorizzazioni – tel.339/6675713)
Sponsorizzare società sportive permette non solo la deduzione totale del costo e la detraibilità dell’IVA , ma offre altri vantaggi in termini di immagine aziendale; vediamo quali:
- associare l'immagine della propria azienda allo sport fa pensare a valori come il dinamismo, lo spirito di squadra, l'innovazione, la sfida, la passione e la determinazione
- ne incrementa la notorietà
- garantisce un ritorno in termini pubblicitari sia autonomamente che attraverso i media.
In particolare, sponsorizzare la vela, considerato da sempre uno sport “di classe”, ha un elevato ritorno in termini di visibilità e prestigio rispetto ad altri settori sportivi.
La Scuola di Vela Buon Vento, situata sul Porto di Napoli, offre ai propri sponsor la possibilità di diventare protagonisti dell'entusiasmante mondo della vela, con notevoli vantaggi e diverse possibilità.
Ecco l’intero" FORMAT DI SPONSORIZZAZIONE"
con le specifiche di Name sponsor, Main sponsor, Fornitore ufficiale, Fornitore tecnico e Partnership.
Quindi, se avete come clienti aziende che necessitano di avvelersi non solo dei vantaggi fiscali analizzati in precedenza valorizzando e promuovendo nel contempo la propria immagine aziendale...la “Scuola di Vela Buon Vento” è la soluzione giusta!
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