Detrazione medicinali dal 2010 – novità!
Il Garante della Privacy il 29 aprile 2009 aveva emesso un provvedimento col quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate di fornire delle indicazioni in merito alla descrizione dei farmaci sugli scontrini parlanti. La finanziaria 2007 aveva infatti imposto l’obbligo di emettere scontrini con determinate caratteristiche affinché gli stessi potessero essere detratti dai contribuenti in sede dichiarativa.
Il motivo della richiesta da parte del Garante deriva dalle numerose segnalazioni pervenutegli in merito al fatto che la dicitura esplicita del medicinale sugli scontrini, e non solo dunque la parola farmaco o medicinale, fosse lesiva della riservatezza e della dignità della persona, in quanto da essa era desumibile la patologia del contribuente.
Sulla base di quanto stabilito e richiesto dal Garante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 40/E del 30 luglio 2009 e quindi dal gennaio 2010 per fruire delle detrazioni gli scontrini dovranno riportare:
- la natura del medicinale (quindi solo la dicitura farmaco o medicinale e non più la sua denominazione);
- la quantità del medicinale;
- il codice AIC relativo alla confezione del farmaco (l’AIC è il Codice di Ammissione in Commercio);
- il codice fiscale del contribuente.
Concludendo, la novità è che al posto della descrizione chiara e palese del nome del farmaco bisognerà che sia indicato il codice AIC, quindi controllate che sia presente!
Ovviamente gli scontrini emessi fino ad oggi sono validi sia se indicano il nome del farmaco sia che contengano già il codice AIC.
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