AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA – I PARTE - REQUISITI E CASISTICHE
PREMESSA
Già dal 1982 acquistare immobili per abitazione principale è diventato più agevole, sia per l’acquirente che ha potuto e può godere di agevolazioni su iva e altre imposte relative alle compravendite di immobili(tra cui quelle di registro, quelle catastali e quelle ipotecarie), sia per il venditore relativamente all’invim, fino a quando è esistita.
Oggi l’acquirente può godere delle agevolazioni prima casa anche se non vive personalmente lì, ma c’è bisogno che determinati requisiti si rispettino!
REQUISITI PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
L’IMMOBILE:
1) Deve rientrare tra le categorie catastali A1-A11 e non essere DI LUSSO (D.M. 02/08/1969) (un esempio di lusso è quando la superficie, zona interna calpestabile + muri perimetrali + tramezzi + la zona camino, eccede i 240 mQ).
2) Si deve trovare nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) o anche nel Comune in cui l'acquirente ha il proprio lavoro.
N.B. Come già detto, si può godere delle agevolazioni anche se l’acquirente non abita lì purché sia dato in uso a propri familiari o a terze persone. L’unico obbligo è quello però di avere residenza nel Comune dove si trova l’immobile o di risiedervi entro 18 mesi dall’acquisto.
Inoltre per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non e' richiesta come essenziale la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato come prima casa.
L’ACQUIRENTE:
1) Non deve possedere a nessun titolo (proprietà, uso, usufrutto, abitazione) e nemmeno in %, quindi in comunione di beni col coniuge, nessun’altra abitazione sita nel medesimo Comune in cui ha deciso di acquistare tale prima casa.
2) Non deve possedere a nessun titolo (vedasi i precedenti, più la nuda proprietà) e nemmeno in % abitazioni già acquistate usufruendo di tali agevolazioni. Tale limite riguarda gli acquisti di immobili fatti da sé o dal coniuge in tutto il territorio nazionale.
3) Se temporaneamente l’acquirente si trasferisce all’estero per lavoro, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’impresa per cui lavora ha la sede o l’esercizio dell’attività.
4) I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, possono acquistare con le agevolazioni un immobile che si trovi ovunque (in Italia, ovviamente), purché sia comunque una prima casa “italiana”.
N.B. Tutti i requisiti devono esistere già al momento del rogito (stipula del contratto di acquisto), ma è possibile godere delle agevolazioni anche dopo il compromesso (preliminare di vendita) promettendo di ottenere tutti i requisiti quando avverrà il rogito.
Inoltre si può godere di nuovo delle agevolazioni prima casa, anche se ci si è avvantaggiati in passato, purché nel momento dell’acquisto siano rispettati tutti i suindicati requisiti.
ALTRI CASI IN CUI E’ POSSIBILE FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE:
1) Se l’abitazione è in fase di costruzione, allo stato rustico o in corso di ristrutturazione.
2) Se due coniugi sono in comunione ed uno solo ha i requisiti ( perché l’altro ha già acquistato casa prima di contrarre matrimonio, tanto per dirne una) l’agevolazione spetta al 50%.
3) Se si acquista solo la nuda proprietà, con effetto retroattivo dalla decorrenza della legge che dava l’opportunità di tale agevolazione, solo se l’acquirente ha tutti gli altri requisiti e destini tale casa ad abitazione propria nel momento in cui si unisce l’usufrutto alla nuda proprietà.
4) Se si trasferisce la proprietà con una permuta.
AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA - CASISTICA DI CASA CONTIGUA, DI PORZIONE DI CASA ADIACENTE O DI DUE CASE ADIACENTI
Le agevolazioni per acquisto prima casa le può ottenere anche chi:
1) Acquista una casa contigua per ampliare la propria, ovviamente con la condizione che entrambe le abitazioni non siano “di lusso” e che siano rispettati i requisiti precisati sopra.
2) Acquista una porzione di una casa adiacente da unire alla propria;
3) Acquista contemporaneamente due immobili adiacenti intenzionato ad unirli.
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