AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA – III PARTE – LE PERTINENZE
Anche le pertinenze possono usufruire delle agevolazioni prima casa, sia che si acquistino contemporaneamente all’immobile sia in altro momento o con atto diverso, ma ovviamente devono avere anch’esse dei REQUISITI:
1) Devono essere accatastate sotto le categorie C2 (cantine e soffitte), C6 (garage e box), C7 (tettoia o posto auto).
2) Devono essere destinate “durevolmente” alla prima casa.
LA PERTINENZA PUO’ ESSERE:
1) Di qualunque dimensione.
2) Vicino alla prima casa, ma essa deve essere al servizio della stessa e non di altra abitazione magari più vicina.
3) Scoperta (art. 817 c.c.) ma “censita catastalmente col bene principale”.
LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI
1) L’agevolazione la si può ottenere solo per una pertinenza relativa alla categoria, quindi esclusivamente per UN C2, UN C6 ed UN C7 e non su 2 C6, ad esempio, ossia 2 garage.
2) Non si può agevolare un’area scoperta se non censita col bene principale.
3) Non si può agevolare una pertinenza nelle vicinanze dell’abitazione principale se non è stata messa al servizio della stessa.
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