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venerdì 25 giugno 2010

DECADENZA BENEFICI PRIMA CASA

Quando si decade dai benefici prima casa?

In caso di: dichiarazioni rese in modo falso, non trasferimento della residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si acquista la casa (tranne le cause di forza maggiore dettate dalla risoluzione dell'Agenzia 140/E), donazione o vendita della casa prima di 5 anni e senza riacquistarne un'altra con le medesime modalità.

Se decadono i benefici cosa accade?

Si applicheranno le imposte ordinarie e si dovranno versare le somme corrispondenti alla differenza tra quanto dovuto e quanto già pagato in via ridotta, oltre al 30% delle stesse a titolo di sanzione e gli interessi di mora.

ACCERTAMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Potranno essere fatti accertamenti entro 3 anni dalla registrazione della compravendita per verificare il possesso dei requisiti (eventuali dichiarazioni false), 3 anni dal decorrere dei 18 mesi dall'acquisto per verificare il trasferimento della residenza... in pratica è come se il termine per l'accertamento sia di 4 anni e mezzo, 3 anni dall'anno successivo alla vendita per verificare il rispetto di non rivenderla per almeno 5 anni...anche qui il termine quindi si allunga a 4 anni, 3 anni dalla data in cui potrebbero risultare non più veritiere le dichiarazioni fatte nell'atto (es. casa in costruzione la si fa diventare di lusso).

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Non si decade dai benefici se: si vendono pertinenze della casa o parti della stessa di poco rilievo. In tal caso però i benefici restano solo per la parte di abitazione non venduta o donata.

Si noti che se non si hanno notifiche, contestazioni o altro la pretesa amministrativa ha una prescrizione DECENNALE!

giovedì 10 dicembre 2009

Il sequestro in caso di evasione

La Corte di Cassazione, con sentenza n.46855 del 09 dicembre ha disposto che non possono essere sottoposti alla misura cautelare finalizzata alla confìsca i beni acquistati prima della frode fiscale e del mancato pagamento delle imposte.

Infatti il disposto di ieri ha revocato il sequestro preventivo di un immobile acquistato, da un imprenditore imputato di evasione e frode fiscale, l'anno precedente il mancato pagamento dell'Iva.
I fatti:
L'appartamento era stato intestato alla figlia nel 2003. Il reato di evasione e frode fiscale era stato contestato in relazione all'anno di imposta 2004. Ma il Gip di Trento aveva disposto ugualmente la misura. In particolare l'immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Inutile la successiva richiesta di riesame presso il Tribunale di Trento.
Contro questa decisione l’imprenditore ha proposto ricorso alla Suprema corte ottenendo una vittoria piena. Infatti la terza sezione penale della Cassazione ha accolto i motivi presentati dalla difesa annullando senza rinvio il sequestro preventivo dell'immobile.
Citano testualmente i giudici: “Premesso che,in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter del codice penale, costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego di denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo, ci andava escluso nel caso in esame perché la condotta criminosa è successiva all'acquisto dell'appartamento”. Infatti, l'immobile era stato acquistato dalla figlia, indicata come prestanome del padre, con assegni circolari emessi nel 2003 e nel 2004 su versamenti, per 150.000 euro, provenienti dall'imputato prima dell'anno accertato sicché non poteva sicuramente trattarsi d'immobile acquisito a mezzo dell'utile costituito dall'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto relative agli anni 2005 e 2006.

Gli studi di settore nella giurisprudenza comunitaria

L'Iva come strumento per ridimensionare gli studi di settore, attraverso la giurisprudenza comunitaria.

L'Associazione italiana dottori commercialisti (Adc) di Milano ha deliberato di predisporre di un dossier da inviare alla Commissione europea, per ottenere,utilizzando la leva della giurisdizione comunitaria, una modifica della valenza di questo strumento di accertamento presuntivo. Il fine è quello di minarne la valenza successivamente anche in sede di imposte dirette.
Il presidente della commissione Adc per l'esame della compatibilità comunitaria delle norme e prassi fiscali italiane, Joseph Holzmiller ritiene fondatamente che la giurisprudenza Ue “è costante nel ritenere che è vietata la presunzione di maggiori ricavi fondata su elementi di carattere generale e/o statistici, e non relativi alla posizione individuale”.
Gli avvisi di accertamento da studi di settore, anche se fondano la loro valenza sul possesso di beni onerosi gestionalmente, sono - secondo l'Adc - un esempio della generalizzazione non ammessa dall'Europa per quanto riguarda i ricavi. Semplici indicatori da redditometro (per esempio, un'auto costosa o un immobile di lusso) sono utilizzati per avvalorare i risultati di Gerico, venendo meno persino la regola che governa l'uso del redditometro: scostamenti del 25% per almeno due anni consecutivi del reddito accertato in modo sintetico rispetto all'imponibile dichiarato. Inoltre il presidente ricorda che “la Cassazione, in una relazione tematica ha ricostruito l'evoluzione degli studi: superata una prima fase in cui l'amministrazione finanziaria li considerava alla stregua di presunzioni legali relative, ora gli studi vengono apprezzati come presunzioni semplici da comprovare con altri elementi anche presuntivi purché gravi, precisi e concordanti, fatta salva, comunque, la prova contraria del contribuente».
Secondo Holzmiller, per ora almeno sul piano dell'Iva, “gli studi non possono che essere considerati strumenti di uso interno dell'amministrazione per selezionare i destinatari dei controlli. Priorità diviene l'applicazione corretta dei diritti dei contribuenti, secondo una linea di interpretazione consolidata della Corte Ue la quale, prevalendo sulle contrarie norme di diritto nazionale, non può essere derogata neppure per stringenti ragioni di gettito.”

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