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lunedì 25 gennaio 2010

Detrazione medicinali dal 2010 – novità!

Il Garante della Privacy il 29 aprile 2009 aveva emesso un provvedimento col quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate di fornire delle indicazioni in merito alla descrizione dei farmaci sugli scontrini parlanti. La finanziaria 2007 aveva infatti imposto l’obbligo di emettere scontrini con determinate caratteristiche affinché gli stessi potessero essere detratti dai contribuenti in sede dichiarativa.
Il motivo della richiesta da parte del Garante deriva dalle numerose segnalazioni pervenutegli in merito al fatto che la dicitura esplicita del medicinale sugli scontrini, e non solo dunque la parola farmaco o medicinale, fosse lesiva della riservatezza e della dignità della persona, in quanto da essa era desumibile la patologia del contribuente.

Sulla base di quanto stabilito e richiesto dal Garante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 40/E del 30 luglio 2009 e quindi dal gennaio 2010 per fruire delle detrazioni gli scontrini dovranno riportare:

- la natura del medicinale (quindi solo la dicitura farmaco o medicinale e non più la sua denominazione);
- la quantità del medicinale;
- il codice AIC relativo alla confezione del farmaco (l’AIC è il Codice di Ammissione in Commercio);
- il codice fiscale del contribuente.

Concludendo, la novità è che al posto della descrizione chiara e palese del nome del farmaco bisognerà che sia indicato il codice AIC, quindi controllate che sia presente!

Ovviamente gli scontrini emessi fino ad oggi sono validi sia se indicano il nome del farmaco sia che contengano già il codice AIC.

sabato 12 dicembre 2009

Privacy contribuenti: indicazioni garante

Prosegue l'azione del Garante privacy per la messa in sicurezza del sistema informativo del fisco. Importanti novità saranno applicate al servizio di riscossione a mezzo ruolo, . L'Autorità ha chiesto ad Agenzia delle Entrate, a Equitalia e alle società del gruppo Equitalia maggiori garanzie per i contribuenti, informazioni più chiare sull'uso dei dati personali, adozione di elevate misure di sicurezza, utilizzo di informazioni indispensabili e aggiornate. Le prescrizioni dell'Autorità tengono conto dei risultati di accertamenti ispettivi che hanno riguardato, oltre agli accessi all'anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione, anche problematiche più generali del servizio. Agenzia delle entrate, Equitalia e le società partecipate dovranno definire, entro e non oltre i termini indicati dal Garante, le diverse competenze e responsabilità rispetto al trattamento dei dati. Ciò consentirà anche un più agevole esercizio dei diritti da parte dei contribuenti che potranno così individuare con più facilità i destinatari cui rivolgere le loro istanze (accesso, rettifica, cancellazione dei dati ecc.). Un'informativa semplice e chiara che indichi, tra l'altro, le rispettive competenze sul trattamento dei dati dovrà comunque essere inserita nell'avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente.Nel sistema informativo dovranno essere contenuti dati il più possibile esatti, aggiornati e pertinenti, conservati per periodi di tempo stabiliti a seconda delle esigenze. Agenzia delle entrate dovrà, infine, garantire elevate misure di sicurezza e predisporre procedure di controllo interno sugli accessi effettuati a fine di riscossione all'anagrafe tributaria, con particolare riguardo all'anagrafe dei rapporti bancari. Ciò anche in relazione agli accessi effettuati dagli enti locali, tramite società esterne, al fine di reperire informazioni per la riscossione delle proprie entrate. Analoghi controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da Sogei.

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