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COMUNICATO

Se sei un conoscitore di argomenti fiscali e vuoi unirti a noi puoi proporti scrivendo privatamente al webmaster (il modulo è nella colonna di destra). Potrai scrivere sul blog aumentando così la conoscenza di coloro che si trovano in difficoltà.

Ti ringraziamo sin d'ora per il tuo contributo!


ULTIMO COMUNICATO

Ci scusiamo per eventuali ritardi nella risposta alle vostre mail. Purtroppo voi siete troppi e noi pochi. Faremo il possibile per conciliare pubblicazioni su blog, forum e risposte ai quesiti.

Vi ringraziamo per la pazienza e per tutti i complimenti che continuate a farci. Grazie di cuore! Lo staff


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domenica 6 febbraio 2011

MODELLI PIU' RICHIESTI

Ecco a voi i link per i modelli che ci richiedete più spesso, reperibili come sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

F24

COMPILAZIONE F24

ISTRUZIONI F24


F23

VERSAMENTO TRAMITE F23


ISTRUZIONI F23



CONTRATTO DI LOCAZIONE

MODELLO 69 + ISTRUZIONI

MODELLO RR - REGISTRAZIONE


DETRAZIONI 55% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

COMUNICAZIONE PER LA DETRAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se desiderate ulteriori modelli chiedeteceli, li inseriremo volentieri.

Fonte: AdE

venerdì 9 aprile 2010

AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA – V PARTE – LE AGEVOLAZIONI FISCALI (DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE)

Abbiamo voluto inserire un titolo del genere perché spesso si fa confusione tra “prima casa” e “abitazione principale” e viene chiesto fiscalmente che vantaggi ci sono per la prima casa.
Cominciamo col dire che i due termini non sono sinonimi:
la prima casa è la prima abitazione di cui si viene in possesso (ecco perché non è rilevante se ci si abiti o no, ma solo la residenza nel Comune dell’appartamento).
Quindi per ciò che riguarda la PRIMA CASA gli effetti li abbiamo sulle imposte della IV PARTE (di registro, ipotecarie e catastali pagate in misura ridotta), sulle successioni e sulle donazioni di prima casa di cui parleremo in altra sede e sull’imposta sostitutiva dello 0,25 % relativa alle somme finanziate con prestiti a medio-lungo termine.

Questo articolo vuole invece trattare l’ABITAZIONE PRINCIPALE, ossia quella di cui si è proprietari (o su cui si ha altro diritto reale) ed in cui viene stabilita la dimora principale propria e della propria famiglia, intendendosi per tale quella composta da parenti entro il terzo grado e da affini entro il secondo.

Avremo quindi 2 ipotesi:
I ipotesi
Acquisto la prima casa, ne sono proprietario e ci vivo stabilmente

Avrò diritto a tutte le agevolazioni prima casa della parte IV + le detrazioni per abitazione principale che più avanti diremo.


II ipotesi
Acquisto un’abitazione non prima casa, sono proprietario e ci vivo stabilmente.

Pagherò le imposte intere per l’acquisto della casa, ma godrò delle detrazioni per abitazione principale.

VANTAGGI FISCALI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
COMPLETA ESENZIONE

1) Non si paga l’IRPEF
2) Non si pagano le addizionali
3) Non si paga l’ICI (imposta comunale sugli immobili) se l’abitazione non è catastalmente indicata come A1, A8 o A9 (ogni comune applicherà a queste ultime aliquote proprie).


DETRAZIONI (QUINDI VANTAGGI IN %) SULL’IRPEF LORDA DOVUTA

MUTUI
CHI HA ACQUISTATO UN’ABITAZIONE PRINCIPALE CON MUTUO: (rigo E7)
può detrarre dall’irpef il 19% degli interessi pagati e degli oneri accessori nel limite di 4000 Euro complessivi annui.

QUANDO E’ POSSIBILE?
Quando l’acquisto è fatto l’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo o , se la casa è locata, lo sfratto deve essere notificato entro 3 mesi dall’acquisto e deve diventare abitazione principale entro un anno dal rilascio.

CHI VUOLE COSTRUIRE O STA COSTRUENDO L’ABITAZIONE PRINCIPALE CON MUTUO: (rigo E10)
può detrarre dall’irpef il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori nel limite di 2.582,28 Euro.

QUANDO E’ POSSIBILE?
Quando il mutuo sia stipulato nei 6 mesi precedenti o nei 18 successivi all’inizio dei lavori.

SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (rigo E17)
Chi ha acquistato l’abitazione principale tramite intermediazione immobiliare può detrarre i compensi pagati e l’importo totale (quindi se ci sono più proprietari va in %) non può superare i 1.000 Euro.

DETRAZIONE PER INQUILINI PER CASE ADIBITE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CANONE DI LOCAZIONE (rigo E41)

Caso1)

Stipula o rinnovo contratto ai sensi della legge 431/1998:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

Caso 2)
Stipula o rinnovo di un contratto “convenzionale” (art.2 comma 3, art.4 commi 2 e 3 Legge 431/1998):
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

Caso 3)

Stipula contratto ai sensi della Legge 431/1998 da coloro che hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e tale abitazione sia diversa da quella dei genitori.
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dalla stipula del contratto di locazione!

DETRAZIONE, PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO ,PER CASE ADIBITE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CANONE DI LOCAZIONE (rigo E42)

Chi per lavoro ha trasferito o trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione spetta una detrazione pari ad:
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.496,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza!

(aggiornato per le dichiarazioni 2010 redditi 2009)

lunedì 25 gennaio 2010

Detrazione medicinali dal 2010 – novità!

Il Garante della Privacy il 29 aprile 2009 aveva emesso un provvedimento col quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate di fornire delle indicazioni in merito alla descrizione dei farmaci sugli scontrini parlanti. La finanziaria 2007 aveva infatti imposto l’obbligo di emettere scontrini con determinate caratteristiche affinché gli stessi potessero essere detratti dai contribuenti in sede dichiarativa.
Il motivo della richiesta da parte del Garante deriva dalle numerose segnalazioni pervenutegli in merito al fatto che la dicitura esplicita del medicinale sugli scontrini, e non solo dunque la parola farmaco o medicinale, fosse lesiva della riservatezza e della dignità della persona, in quanto da essa era desumibile la patologia del contribuente.

Sulla base di quanto stabilito e richiesto dal Garante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 40/E del 30 luglio 2009 e quindi dal gennaio 2010 per fruire delle detrazioni gli scontrini dovranno riportare:

- la natura del medicinale (quindi solo la dicitura farmaco o medicinale e non più la sua denominazione);
- la quantità del medicinale;
- il codice AIC relativo alla confezione del farmaco (l’AIC è il Codice di Ammissione in Commercio);
- il codice fiscale del contribuente.

Concludendo, la novità è che al posto della descrizione chiara e palese del nome del farmaco bisognerà che sia indicato il codice AIC, quindi controllate che sia presente!

Ovviamente gli scontrini emessi fino ad oggi sono validi sia se indicano il nome del farmaco sia che contengano già il codice AIC.

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