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giovedì 29 aprile 2010

RIACQUISTO PRIMA CASA - AGEVOLAZIONI

Se si è acquistata casa con le agevolazioni "prima casa" è possibile rivendere la stessa ricquistandone un'altra e godendo dei medesimi benefici. Come?

Se la casa da destinare nuovamente ad abitazione principale viene acquistata entro 1 anno dalla vendita della prima.

A cosa ho diritto?

Ad un credito di imposta- bonus fiscale uguale all'imposta di registro pagata sul primo acquisto o all'iva pagata (sempre sul primo acquisto).

Questi soldi li avrò in danaro?

Assolutamente no!
Possono essere usati solo per pagare le tasse sul nuovo appartamento acquistato, le imposte di registro, ipotecarie, catastali o l'irpef nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo all'acquisto o anche essere utilizzate in compensazione con vari tributi tramite l'F24. Si può utilizzare anche per pagare le imposte di successione o donazione per atti presentati dopo il ricevimento del credito stesso.

Il credito va in prescrizione?

Sì.
Dalla maturazione si perde in 10 anni se non se ne usufruisce.
In caso di decesso del beneficiario il diritto viene trasmesso agli eredi.

Ho utilizzato il credito, ma mi è rimasto ancora qualcosa che accade?

Questo caso avviene quando ad esempio la nuova casa riacquistata ha un valore inferiore alla precedente e le tasse risultano di conseguenza minori del bonus.
Purtroppo tutto ciò che avanza verrà perso (e non rimborsato in alcun modo).


CASISTICA BONUS FISCALE:

1) Ho acquistato la casa prima dell'entrata in vigore della legge 168/1982 ho diritto al credito d'imposta per la vendita ed il riacquisto della prima casa?

NO, perchè prima non esisteva il beneficio e quindi non esiste ora un eventuale credito.

2) Ho venduto la prima casa e ne ho acquistata un'altra da un'impresa, cambia qualcosa?

SI, il bonus può essere usato solo per pagare le varie imposte ma non per ridurre l'iva.

3) La prima casa l'ho acquistata da un'impresa prima della legge (e l'iva era al 4%), il riacquisto come avviene?

Dato che all'epoca l'iva 4% non era agevolata ma normale non si può avere il bonus per il riacquisto.
CASO PARTICOLARE: se però all'epoca in cui ha acquistato l'immobile prima casa che ora vende l'acquirente aveva i requisiti prima casa (e lo dimostra) può avere le agevolazioni. E lo stesso vale se si è acquistata casa tramite appalto o cooperativa senza avere le agevolazioni (che non esistevano ancora).

4) Se vendo una pertinenza su cui ho goduto dei benefici per acquistarne un'altra otterrò il bonus?

NO, anche se ciò avviene entro l'anno. Però si può godere dei benefici prima casa se si hanno i presupposti.

5) Se riacquisto la prima casa con una donazione non più soggetta all'imposta di registro cosa accade?

Il credito d'imposta non si ha. Esso lo si può acquisire solo se tale riacquisto avviene mediante il pagamento dell'imposta di registro o dell'iva.

venerdì 12 febbraio 2010

AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA – III PARTE – LE PERTINENZE

Anche le pertinenze possono usufruire delle agevolazioni prima casa, sia che si acquistino contemporaneamente all’immobile sia in altro momento o con atto diverso, ma ovviamente devono avere anch’esse dei REQUISITI:

1) Devono essere accatastate sotto le categorie C2 (cantine e soffitte), C6 (garage e box), C7 (tettoia o posto auto).
2) Devono essere destinate “durevolmente” alla prima casa.


LA PERTINENZA PUO’ ESSERE:

1) Di qualunque dimensione.
2) Vicino alla prima casa, ma essa deve essere al servizio della stessa e non di altra abitazione magari più vicina.
3) Scoperta (art. 817 c.c.) ma “censita catastalmente col bene principale”.


LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI

1) L’agevolazione la si può ottenere solo per una pertinenza relativa alla categoria, quindi esclusivamente per UN C2, UN C6 ed UN C7 e non su 2 C6, ad esempio, ossia 2 garage.
2) Non si può agevolare un’area scoperta se non censita col bene principale.
3) Non si può agevolare una pertinenza nelle vicinanze dell’abitazione principale se non è stata messa al servizio della stessa.

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