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sabato 2 gennaio 2010

AGGIORNAMENTO COMMISSIONI BANCARIE: 25 MILIONI DI CORRENTISTI INTERESSATI

"Sono potenzialmente circa 25 milioni i cittadini interessati alla class action del Codacons contro gli istituti di credito, ciascuno dei quali puo' chiedere la restituzione di 250 euro per la vicenda delle commissioni bancarie contestate dall'Antitrust, per un controvalore complessivo di 6,25 miliardi di euro. Tutti gli interessati all'azione possono visitare i siti www.Codacons.it e www.carloRienzi.it". Lo spiega in una nota il presidenrte del Codacons, Carlo Rienzi, in seguito all'annuncio della prima class action contro Unicredit e Intesa Sanpaolo.
Fonte: adnkronos

Siamo solo all'inizio... la prima class action è partita.

Se qualcuno di voi si ritrova in quest'ambito contatti i siti citati e si aggreghi per avere i rimborsi spettanti!

COMMISSIONI BANCARIE PIU' COSTOSE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO... L'ANTITRUST SEGNALA!

Un Comunicato stampa dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato del 29/12/09 richiama l'attenzione sui costi delle commissioni bancarie che sarebbero in alcuni casi aumentate di ben 15 volte rispetto a prima.
L'Antitrust, dopo aver analizzato istituti e/o gruppi bancari, ha quindi segnalato a Governo, Parlamento e Banca d’Italia, l'evento per far sì che venga monitorato il tutto ed i correntisti non paghino più del dovuto.

In tutti i casi, meno uno, le commissioni sono peggiorative. Quello positivi riguarda coloro che hanno un fido e lo utilizzano in misura superiore a circa la metà.

La segnalazione ed il comunicato li potete trovare QUI SUL SITO DELL'AGCOM

Fonte: agcom.it - Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sembrando quindi che le banche abbiano aumentato i costi delle commissioni sia per gli affidamenti che per gli sconfinamenti transitori, è probabile che si porranno in essere cause relative all'anatocismo bancario a cui si aggiungeranno nel conto, nell'applicazione degli interessi sugli interessi, tutte le somme a debito che producono interessi elevati (dovute da commissioni eccessive) e fanno lievitare così le somme dovute dal correntista in sede di chiusura del conto (o anche in itinere quando il conto risulti non più debitore).

Staremo a vedere cosa accadrà.

domenica 13 dicembre 2009

Operatore Qualificato: giurisprudenza

La sentenza n.12138 del 26 maggio 2009 della Corte di Cassazione ha fissato il concetto di operatore qualificato, al centro di numerose vertenze tra banche e imprese: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, si recita, è di per se valida ed esonera la banca da ogni verifica. A meno che la società non dimostri in giudizio che la discordanza tra la dichiarazione e la reale competenza ed esperienza era conosciuta o agevolmente conoscibile dall'intermediario. Le diverse Corti di merito hanno però finora dimostrato ancora una concezione differente della problematica.
Una prima linea (derivante da una sentenza del Tribunale di Torino) rigetta le domande risarcitorie di una Srl in quanto, nel corso della causa, la banca ha dimostrato che la cliente aveva già sottoscritto altri derivati per gestire il rischio di cambio euro/yen e che il firmatario legale rappresentante aveva competenza nel "meccanismo dei tassi". La società ricorrente non ha al contempo offerto prova contraria ossia la consapevolezza della banca della propria inesperienza in strumenti finanziari.
Ad esiti opposti è giunto il tribunale di Reggio Emilia il quale, con sentenza n. 1281 del 02 ottobre 2009, accoglie la domanda di una Srl che ha richiesto in giudizio al risoluzione dei contratti di swap ancora in corso per violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme di condotta. Il risultato giudiziario è stato quello di risolvere i contratti in corso, condannando la banca a risarcire all'impresa i flussi di cassa già pagati e ha dichiarato non dovuti quelli addebitati. In particolare, nel dispositivo, vengono evidenziati quali elementi devono essere provati in causa dalle imprese per invalidare la dichiarazione. Il Tribunale emiliano ritiene sufficiente, per giustificare la mancanza di competenza ed esperienza, il fatto che i titolari dell'azienda avessero la licenza elementare e media;il fatto che non vi fosse, all'interno della stessa, personale qualificato in materia finanziaria (l'esperienza deve essere specifica ossia riguardare proprio i prodotti sottoscritti); che la società fosse una microimpresa avente un oggetto sociale non finanziario. Inoltre si rileva che il tribunale ha ritenuta invalida la dichiarazione, anche se rilasciata su un foglio separato dal contratto quadro. L'importante sentenza inoltre ribadisce alcuni principi essenziali: a) la banca non può limitarsi a consegnare la documentazione informativa scritta ma deve concretamente mettere il cliente nella situazione di poter comprendere effettivamente ciò che sottoscrive b)è inadeguato lo swap( con scadenza a medio lungo termine) che viene stipulato a fronte di un indebitamento a breve termine c) la rinegoziazione di un derivato è sempre speculativa perchè posticipa una perdita, confidando in eventi futuri che possano ridurla oppure eliminarla.

Fonte: Tortelotti Fabrizio

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