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lunedì 14 marzo 2011

FESTA NAZIONALE 17 MARZO - 150° ANNO UNITA' D'ITALIA

E' stato pubblicato in G.U. del 22 febbraio il D.L. n. 5 (stessa data) col quale viene istituita, ESCLUSIVAMENTE PER QUEST'ANNO 2011, una nuova festività, quella di giovedì 17 marzo, per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

C'è un però per i lavoratori....

Non per tutti sarà festa, o per meglio dire la stessa verrà retribuita....vediamo il perchè...

Il Decreto, al punto 2, cita: "al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto dal comma 1 (ossia l'istituzione della festività, n.d.r.), per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma , IN SOSTITUZIONE, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011".

Detto ciò si desumono 2 effetti particolari:

1) ci si riferisce a dipendenti pubblici e privati
2) il 17 marzo sostituisce la festività soppressa del 4 novembre come effetti economici ...quelli che normalmente interessano di più voi tutti!

Questo indica che , chi è dipendente pubblico o privato, che comunque usufruiva contrattualmente della festività soppressa del 4 novembre , si riposerà il 17 marzo avendo però i soldi in busta paga, mentre il 4 novembre non riceverà nulla.

Cosa accade per chi invece il 4 novembre non lo ha contrattualmente? Esempio: Colf e badanti?

Per le colf (vedasi anche il sito webcolf.com), nella cui lista delle festività non compare il 4 novembre non si può considerare il 17 marzo come sostitutivo della stessa (non esistendo, appunto!).
Cosa accade?
Che la colf potrà non lavorare (in effetti non si dovrebbe lavorare perchè giorno festivo) perdendo così le ore ed avendo una retribuzione inferiore, ottenendo una busta paga con la dicitura di tot ore per quella giornata come festività non retribuita o ore non retribuite, oppure potrà lavorare, ma senza alcuna maggiorazione, non essendo una festività.

Diciamo che i dubbi già sono tanti, anche perchè sostituendo le 2 festività e parlando solo di settore pubblico e imprese private si è escluso dalla sfera applicativa non solo il lavoro domestico, ma anche quello dei dipendenti di studi professionali ed i portieri....

V. FONTI :

G.U. 23/02/2011, n. 44

TESTO COMPLETO

giovedì 14 maggio 2009

PRESTAZIONI OCCASIONALI – PARTE I – DEFINIZIONE E LIMITI

Si definisce prestazione occasionale quel tipo di lavoro che non presenta i requisiti della professionalità, della continuità e dell’abitualità e della coordinazione. Quindi non si è alle dipendenze di nessuno, ma si svolge un lavoro di tipo autonomo anche se limitato dal requisito dell’occasionalità.

Una definizione è stata data nella legge Biagi o legge 30 (L. 30/2003) o meglio nel D. Lgs. 276/2003 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30") in quanto la prima era solo un legge delega al governo.

In ogni caso…

…il D. Lgs. 276/2003 all’art. 61 co. 2 così detta: […OMISSIS…] prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro [OMISSIS…].

In definitiva la prestazione occasionale è quella per cui durante un anno solare non si sia lavorato più di 30 giorni con uno stesso committente e non si siano percepiti più di 5.000 euro.

Il dubbio che in molti hanno è se i 5.000 euro debbano essere relativi ad ogni committente o si devono sommare i vari redditi percepiti da più committenti. La risposta è questa: i committenti possono essere tanti nel corso dell’anno (ecco perché si evidenzia il carattere dell’occasionalità e non della continuità o abitualità), ma la somma percepita durante tutto l’arco dell’anno deve rientrare nei 5.000 euro. Se vengono superati tali limiti (30 giorni lavorati per uno stesso committente e 5.000 euro lordi totali annui) non si rientra più nella prestazione occasionale, ma possiamo parlare di lavoro coordinato e continuativo o a progetto e così via…

Esempio 1:
committente 1 mi dà 1000 euro per max 30 giorni di lavoro
committente 2 mi dà 2000 euro per max 30 giorni di lavoro
committente 3 mi dà 2000 euro per max 30 giorni di lavoro
= totale 90 giorni nell’anno, ma ogni lavoro mi dura 30 giorni al massimo, 5000 euro percepiti nell’anno= sono prestatore occasionale

Esempio 2:
committente 1 mi dà 1000 euro per max 30 giorni di lavoro
committente 2 mi dà 2000 euro per max 30 giorni di lavoro
committente 3 mi dà 2100 euro per max 30 giorni di lavoro
= totale 90 giorni nell’anno, ma ogni lavoro mi dura 30 giorni al massimo, 5100 euro percepiti nell’anno= non sono prestatore occasionale

Esempio 3:
committente 1 mi dà 1000 euro per max 30 giorni di lavoro
committente 2 mi dà 2000 euro per max 30 giorni di lavoro
committente 3 mi dà 2000 euro per 40 giorni di lavoro
= totale 100 giorni nell’anno, ma un datore ha superato la soglia dei 30 giorni al massimo, anche se ho 5000 euro percepiti nell’anno= non sono prestatore occasionale


Quindi bisogna stare molto attenti a non superare certi limiti… e di certo non ve lo dicono i committenti…dovrete essere voi a rientrare in queste soglie-limite per poter avere le agevolazioni per prestazioni occasionali.

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