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venerdì 9 aprile 2010

AGEVOLAZIONI “ACQUISTO” PRIMA CASA – V PARTE – LE AGEVOLAZIONI FISCALI (DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE)

Abbiamo voluto inserire un titolo del genere perché spesso si fa confusione tra “prima casa” e “abitazione principale” e viene chiesto fiscalmente che vantaggi ci sono per la prima casa.
Cominciamo col dire che i due termini non sono sinonimi:
la prima casa è la prima abitazione di cui si viene in possesso (ecco perché non è rilevante se ci si abiti o no, ma solo la residenza nel Comune dell’appartamento).
Quindi per ciò che riguarda la PRIMA CASA gli effetti li abbiamo sulle imposte della IV PARTE (di registro, ipotecarie e catastali pagate in misura ridotta), sulle successioni e sulle donazioni di prima casa di cui parleremo in altra sede e sull’imposta sostitutiva dello 0,25 % relativa alle somme finanziate con prestiti a medio-lungo termine.

Questo articolo vuole invece trattare l’ABITAZIONE PRINCIPALE, ossia quella di cui si è proprietari (o su cui si ha altro diritto reale) ed in cui viene stabilita la dimora principale propria e della propria famiglia, intendendosi per tale quella composta da parenti entro il terzo grado e da affini entro il secondo.

Avremo quindi 2 ipotesi:
I ipotesi
Acquisto la prima casa, ne sono proprietario e ci vivo stabilmente

Avrò diritto a tutte le agevolazioni prima casa della parte IV + le detrazioni per abitazione principale che più avanti diremo.


II ipotesi
Acquisto un’abitazione non prima casa, sono proprietario e ci vivo stabilmente.

Pagherò le imposte intere per l’acquisto della casa, ma godrò delle detrazioni per abitazione principale.

VANTAGGI FISCALI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
COMPLETA ESENZIONE

1) Non si paga l’IRPEF
2) Non si pagano le addizionali
3) Non si paga l’ICI (imposta comunale sugli immobili) se l’abitazione non è catastalmente indicata come A1, A8 o A9 (ogni comune applicherà a queste ultime aliquote proprie).


DETRAZIONI (QUINDI VANTAGGI IN %) SULL’IRPEF LORDA DOVUTA

MUTUI
CHI HA ACQUISTATO UN’ABITAZIONE PRINCIPALE CON MUTUO: (rigo E7)
può detrarre dall’irpef il 19% degli interessi pagati e degli oneri accessori nel limite di 4000 Euro complessivi annui.

QUANDO E’ POSSIBILE?
Quando l’acquisto è fatto l’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo o , se la casa è locata, lo sfratto deve essere notificato entro 3 mesi dall’acquisto e deve diventare abitazione principale entro un anno dal rilascio.

CHI VUOLE COSTRUIRE O STA COSTRUENDO L’ABITAZIONE PRINCIPALE CON MUTUO: (rigo E10)
può detrarre dall’irpef il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori nel limite di 2.582,28 Euro.

QUANDO E’ POSSIBILE?
Quando il mutuo sia stipulato nei 6 mesi precedenti o nei 18 successivi all’inizio dei lavori.

SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (rigo E17)
Chi ha acquistato l’abitazione principale tramite intermediazione immobiliare può detrarre i compensi pagati e l’importo totale (quindi se ci sono più proprietari va in %) non può superare i 1.000 Euro.

DETRAZIONE PER INQUILINI PER CASE ADIBITE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CANONE DI LOCAZIONE (rigo E41)

Caso1)

Stipula o rinnovo contratto ai sensi della legge 431/1998:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

Caso 2)
Stipula o rinnovo di un contratto “convenzionale” (art.2 comma 3, art.4 commi 2 e 3 Legge 431/1998):
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

Caso 3)

Stipula contratto ai sensi della Legge 431/1998 da coloro che hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e tale abitazione sia diversa da quella dei genitori.
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dalla stipula del contratto di locazione!

DETRAZIONE, PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO ,PER CASE ADIBITE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CANONE DI LOCAZIONE (rigo E42)

Chi per lavoro ha trasferito o trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione spetta una detrazione pari ad:
- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.496,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Nessuna detrazione per redditi superiori.

La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza!

(aggiornato per le dichiarazioni 2010 redditi 2009)

lunedì 28 dicembre 2009

CALANO GLI INTERESSI LEGALI DAL 3% ALL'1% DAL 1 GENNAIO 2010

Il tasso di interessi legali che fino ad ora era stato del 3% prende la discesa.
Con decreto del Ministero dell'economia del 4 dicembre 2009 (GURI n. 291 del 15/12/2009 art. 1) si è deciso che: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% annuo dal 1° gennaio 2010."

domenica 20 dicembre 2009

Tardivo trasferimento residenza: decadenza agevolazione fiscale acquisto prima casa

Con sentenza della Corte di Cassazione n.24926 del 26 novembre 2009 viene stabilita la decadenza dell’agevolazione fiscale inerente la minore imposta di registro applicata all’acquisto della prima casa qualora il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato non venga stabilita entro il termine stabilito dalla legge e, allo stesso tempo, non rileva la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa dell’acquirente.
I fatti
La vertenza riguarda il recupero da parte dell'agenzia delle Entrate dell'agevolazione fiscale sull'imposta di registro spettante per l'acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto dell'acquisto, entro il termine di decadenza di un anno (termine vigente all'epoca dei fatti).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l'appello dell'Amministrazione finanziaria, in prima istanza, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente, si legge testualmente nella sentenza "…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata".
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l'immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
Contro tale decisione, l'agenzia delle Entrate ha successivamente proposto ricorso per cassazione.
La successiva sentenza della Cassazione
Nel dispositivo si legge che il diritto all'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall'acquisto
Il rispetto del predetto termine costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La pronuncia esprime l'orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell'agevolazione.

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