ABILITAZIONE COMMERCIALISTA
COMUNICATO
Se sei un conoscitore di argomenti fiscali e vuoi unirti a noi puoi proporti scrivendo privatamente al webmaster (il modulo è nella colonna di destra). Potrai scrivere sul blog aumentando così la conoscenza di coloro che si trovano in difficoltà.
Ti ringraziamo sin d'ora per il tuo contributo!
ULTIMO COMUNICATO
Ci scusiamo per eventuali ritardi nella risposta alle vostre mail. Purtroppo voi siete troppi e noi pochi. Faremo il possibile per conciliare pubblicazioni su blog, forum e risposte ai quesiti.
Vi ringraziamo per la pazienza e per tutti i complimenti che continuate a farci. Grazie di cuore! Lo staff
Il ravvedimento operoso è utile per sanare eventuali debiti tributari o errati versamenti e quant'altro se però non è ancora partito l'accertamento da parte dell'amministrazione.
Casistica - termini e sanzioni
- Omesso pagamento del tributo:
pagamento entro 30 giorni dalla violazione commessa di 1/12 del minimo (2,5%) oppure pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui si e` verificata la violazione di 1/10 del minimo (3%)
- Omissioni o irregolarità che hanno inciso sulla quantificazione e su pagamento del tributo:
pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui si e` verificata la violazione di 1/10 del minimo oppure pagamento entro 12 mesi dalla violazione (se non c'è obbligo di dichiarazione) sempre di 1/10 del minimo
- Omessa presentazione dichiarazione annuale:
pagamento entro 90 giorni dalla violazione di 1/12 del minimo
La sanzione prevista se si superano i termini è del 30%.
Quella per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi va dal 120% al 240%delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro.
A quanto detto sino ad ora vanno aggiunti gli interessi legali maturati giorno per giorno (dalla data in cui si sarebbe dovuto verificare il versamento a quando esso è stato sanato).
In conclusione cosa va pagato?
Il tributo + la sanzione + gli interessi legali.
N.B. Come abbiamo evidenziato in altro post, gli interessi legali dal primo gennaio 2010 sono passati all'1%.
Se vuoi effettuare una simulazione di calcolo del ravvedimento operoso puoi farla
QUI
Un Comunicato stampa dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato del 29/12/09 richiama l'attenzione sui costi delle commissioni bancarie che sarebbero in alcuni casi aumentate di ben 15 volte rispetto a prima.
L'Antitrust, dopo aver analizzato istituti e/o gruppi bancari, ha quindi segnalato a Governo, Parlamento e Banca d’Italia, l'evento per far sì che venga monitorato il tutto ed i correntisti non paghino più del dovuto.
In tutti i casi, meno uno, le commissioni sono peggiorative. Quello positivi riguarda coloro che hanno un fido e lo utilizzano in misura superiore a circa la metà.
La segnalazione ed il comunicato li potete trovare QUI SUL SITO DELL'AGCOM
Fonte: agcom.it - Autorità garante della concorrenza e del mercato
Sembrando quindi che le banche abbiano aumentato i costi delle commissioni sia per gli affidamenti che per gli sconfinamenti transitori, è probabile che si porranno in essere cause relative all'anatocismo bancario a cui si aggiungeranno nel conto, nell'applicazione degli interessi sugli interessi, tutte le somme a debito che producono interessi elevati (dovute da commissioni eccessive) e fanno lievitare così le somme dovute dal correntista in sede di chiusura del conto (o anche in itinere quando il conto risulti non più debitore).
Staremo a vedere cosa accadrà.
Il tasso di interessi legali che fino ad ora era stato del 3% prende la discesa.
Con decreto del Ministero dell'economia del 4 dicembre 2009 (GURI n. 291 del 15/12/2009 art. 1) si è deciso che: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% annuo dal 1° gennaio 2010."